1.
La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:
a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
d) provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
e) controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
f) coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;
g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
h) svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;
i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
j) svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;
k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del
decreto legislativo 111/2004.