LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 63
 (Società regionale)
1. La società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, a seguito degli indirizzi forniti dall’Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>. Per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l’opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l’istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.
1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 111/2004 , possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
3. I beni demaniali di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004 , trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.
5. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo per spese di investimento per la viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 56, comma 1, terzo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di cui alle tabelle A e B del decreto legislativo 111/2004 .
7.  
( ABROGATO )
7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012.
7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.
7 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 3 da art. 54, comma 5, L. R. 16/2008
3Comma 3 interpretato da art. 54, comma 6, L. R. 16/2008
4Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
5Comma 4 interpretato da art. 5, comma 3, L. R. 24/2009
6Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
7Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
8Articolo interpretato da art. 5, comma 22, L. R. 11/2011
9Comma 1 interpretato da art. 5, comma 23, L. R. 11/2011
10Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2014
11Comma 7 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 13/2014
12Comma 7 quater aggiunto da art. 18, comma 3, L. R. 13/2014
13Parole aggiunte al comma 7 quater da art. 5, comma 13, L. R. 20/2015
14Comma 7 quater interpretato da art. 5, comma 14, L. R. 20/2015
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
16Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
17Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021
20Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021
21Parole soppresse al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021
22Parole sostituite al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 8/2022
23Comma 7 quater abrogato da art. 5, comma 57, lettera a), L. R. 13/2022
24Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
25Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
26Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024