Art. 63
1. La società di cui all'
articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, a seguito degli indirizzi forniti dall’Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al
decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>. Per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l’opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l’istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.
1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.
2.
I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'
articolo 8 del decreto legislativo 111/2004
, possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
4.
Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000
. Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.
6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di cui alle tabelle A e B del
decreto legislativo 111/2004
.
7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012.
7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 54, comma 5, L. R. 16/2008
3Comma 3 interpretato da art. 54, comma 6, L. R. 16/2008
4Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5Comma 4 interpretato da art. 5, comma 3, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
6Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
7Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
8Articolo interpretato da art. 5, comma 22, L. R. 11/2011
9Comma 1 interpretato da art. 5, comma 23, L. R. 11/2011
10Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2014
11Comma 7 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 13/2014
12Comma 7 quater aggiunto da art. 18, comma 3, L. R. 13/2014
13Parole aggiunte al comma 7 quater da art. 5, comma 13, L. R. 20/2015
14Comma 7 quater interpretato da art. 5, comma 14, L. R. 20/2015
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
16Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
17Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021
20Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021
21Parole soppresse al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021
22Parole sostituite al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 8/2022
23Comma 7 quater abrogato da art. 5, comma 57, lettera a), L. R. 13/2022
24Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
25Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
26Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024