LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;
b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;
c) rete di trasporto: l'articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall'articolo 8;
d) servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004;
e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all'interno del territorio regionale;
f) servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con località della Regione contermine, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004;
g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;
h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell'ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;
i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;
j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all'articolo 13;
k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio regionale;
l) servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004 che interessano le aree transfrontaliere delle regioni comunitarie;
m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e successive modifiche;
n) carta dei servizi: il documento adottato dall'affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.