1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);