Art. 3 sexies
(Cabina di regia dei trasporti e della logistica)
1.
La Cabina di regia dei trasporti e della logistica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:
a) a richiesta dell'Amministrazione regionale, esprime pareri non vincolanti, propone valutazioni e modalità per mettere in pratica le azioni e formula proposte di indirizzo strategico in materia di portualità, di interportualità, dei trasporti, della logistica e delle connesse infrastrutture di rete;
b) coadiuva l'Amministrazione regionale nelle scelte strategiche, di pianificazione e di elencazione delle criticità di natura infrastrutturale e organizzativa e di programmazione negli ambiti di cui alla lettera a), anche come strumento di conoscenza specialistica e di proposta;
c) favorisce attività di accrescimento professionale e dei servizi logistici e di trasporto negli ambiti di cui alla lettera a), connesse all'implementazione della Piattaforma logistica regionale.
2. La Cabina di regia è costituita con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione.
3. La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali e di eventuali esperti individuati dalla Regione. La Cabina di regia adotta un regolamento interno, che specifica la composizione e le competenze della stessa e disciplina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza.
4. Il funzionamento della Cabina di regia non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 36, L. R. 8/2024