LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 37
 (Servizi non di linea con autobus)
1. L'esercizio di servizi di trasporto collettivo con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto organizzatore è subordinato al preventivo nulla osta da parte della Regione.
2. Chiunque eserciti i servizi di cui al comma 1 in mancanza del preventivo nulla osta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.625 a 15.750 euro.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.