Art. 36 bis
(Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)
1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.
1 bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico nei centri minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti per interventi di manutenzione straordinaria degli scuolabus di proprietà comunale.
1 ter. I Comuni interessati presentano domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico. È ammessa la presentazione di una domanda per Comune entro il 15 ottobre. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammissibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 15.000 euro.
1 quater. I contributi di cui al comma 1 bis sono concessi con procedura a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico, con il quale sono fissati anche i termini e le modalità per la rendicontazione della spesa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 5/2026
3Comma 1 ter aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 5/2026
4Comma 1 quater aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 5/2026