LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 36
 (Incentivi delle Province)
1. Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:
a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l'acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di persone con disabilità;
b) titolari di licenza di taxi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio.
(4)
2.  
( ABROGATO )
(5)
3.  
( ABROGATO )
(6)
4. Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, fermate, stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3.
4 ter.  
( ABROGATO )
4 quater. Con provvedimento dell'organo esecutivo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, sono definiti gli interventi prioritari da finanziare e i criteri e le modalità per la concessione del contributo.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 31/2017
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Comma 2 abrogato da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8Comma 4 ter abrogato da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9Comma 4 quater aggiunto da art. 4, comma 4, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.