LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 25
 (Revoca)
1. La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità;
d) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di revoca è riconosciuto all'affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.