LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 18
 (Contratto di servizio)
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.
2. I contenuti minimi del contratto di servizio sono:
a) durata;
b) corrispettivo, modalità di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;
c) caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonché modalità di loro eventuale modifica e implementazione nell'ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;
d) standard qualitativi minimi del servizio;
e) obbligo e modalità di trasferimento del personale, modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire così come individuati nel contratto stesso;
f) obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
g) garanzie e penali;
h) modalità e limiti per l'affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per l'effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
i) tempi e modalità di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati.
2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell' articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 44/2017