LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 17
 (Procedure di affidamento)
1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.
4. Gli atti procedurali prevedono che:
a) la disponibilità a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni contrattuali;
c) i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di nuova impresa;
d) il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell'ambito del territorio regionale.
5. 
( ABROGATO )
(6)
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
7. Il ribasso d'asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell'articolo 43, nonché quelle disponibili in seguito ai meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti, o comunque non utilizzate confluiscono in un fondo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare per:
a) servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;
b) servizi aggiuntivi;
c) interventi finalizzati al miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico, ivi incluso l'acquisto di mezzi ferroviari.
7 bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Giunta regionale delibera la ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al comma 7, derivanti dai ribassi d'asta, da somme impegnate e non erogate a fronte della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da sanzioni amministrative comminate ai gestori dei servizi per minori servizi resi, nonché da eventuali somme non impegnate nel corso di ciascun esercizio finanziario, tra le azioni indicate alle lettere a), b) e c), dello stesso comma 7.
7 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 97, lettera a), L. R. 14/2012
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 97, lettera b), L. R. 14/2012
3Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
4Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
5Integrata la disciplina della lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
6Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 21/2013