LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 10
 (Funzioni delle Province)
1. Le Province provvedono a:
a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.
(1)
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.