LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Capo II
 Ripartizione delle funzioni
Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:
a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
d) provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
e) controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
f) coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;
g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
h) svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;
i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
j) svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;
k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004.
Art. 10
 (Funzioni delle Province)
1. Le Province provvedono a:
a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.
(1)
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 11
 (Delega alle Province)
1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:
a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;
c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, anche avvalendosi dei gestori dei servizi.
(1)
2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:
a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;
b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;
c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 12
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;
c) proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l'istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;
d) proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;
e) sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;
f) gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.
(1)
2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.
3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 17, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 33/2015