LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO II
 RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Capo I
 Finalità e disposizioni generali
Art. 4
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
b) attuare l'integrazione modale e, in particolare, l'integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l'integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;
c) concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico e l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili alternativi;
d) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità sia nelle città che nelle zone a domanda debole;
e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.
2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;
b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;
c) rete di trasporto: l'articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall'articolo 8;
d) servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004;
e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all'interno del territorio regionale;
f) servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con località della Regione contermine, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004;
g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;
h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell'ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;
i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;
j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all'articolo 13;
k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio regionale;
l) servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004 che interessano le aree transfrontaliere delle regioni comunitarie;
m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e successive modifiche;
n) carta dei servizi: il documento adottato dall'affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.
Art. 6
 (Integrazione modale e tariffaria)
1. La Regione persegue l'obiettivo dell'integrazione modale del trasporto pubblico, dell'integrazione tariffaria e della bigliettazione elettronica, prevedendo che il contratto di servizio obblighi l'affidatario a forme gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'Amministrazione regionale affida il servizio del trasporto pubblico nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL di cui all'articolo 13.
Art. 7
 (Qualità dei servizi)
1. La Regione assicura l'adozione di misure finalizzate alla tutela dell'utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico attraverso:
a) la previsione che il soggetto gestore del servizio adotti e pubblicizzi tempestivamente una carta dei servizi resi all'utenza, pena la revoca dell'affidamento;
b) la previsione che il permanere dell'affidamento sia condizionato anche al positivo riscontro degli utenti, periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese dell'affidatario secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;
c) la previsione di forme di vigilanza sull'adozione, idoneità e rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione di sondaggi e di indagini di mercato;
d) l'attuazione della disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici regionali e locali, in modo da aumentare il livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio;
e) la previsione di forme di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza degli obblighi dell'affidatario.
Art. 8
 (Sistema del trasporto pubblico)
1. Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:
a) una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;
b) una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;
c) una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.
2. 2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:
a) in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;
b) con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;
c) ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Capo II
 Ripartizione delle funzioni
Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:
a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
d) provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
e) controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
f) coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;
g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
h) svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;
i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
j) svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;
k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004.
Art. 10
 (Funzioni delle Province)
1. Le Province provvedono a:
a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.
(1)
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 11
 (Delega alle Province)
1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:
a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;
c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, anche avvalendosi dei gestori dei servizi.
(1)
2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:
a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;
b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;
c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 12
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;
c) proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l'istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;
d) proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;
e) sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;
f) gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.
(1)
2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.
3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 17, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 33/2015
Capo III
 Attività pianificatoria
Art. 13
 (Piano regionale del trasporto pubblico locale)
1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:
a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;
b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
c) individuare le forme organizzative più idonee a garantire l'integrazione modale del trasporto di persone;
d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio finanziario, coperto nella misura massima del 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
e) definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;
g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonché dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
h) garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l'articolazione di specifici servizi e di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;
j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l'inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;
l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunità regionale.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 73, L. R. 14/2012
Art. 14
 (Articolazione del Piano)
1. Il PRTPL è articolato come segue:
a) relazione illustrativa che individui in particolare:
1) finalità e obiettivi;
2) quadro analitico di riferimento;
3) definizione e articolazione del servizio integrato;
4) sistema tariffario e di bigliettazione;
5) parametri di qualità del servizio;
6) sistema infrastrutturale;
7) quadro economico dell'esercizio e degli investimenti;
8) indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilità;
b) elaborati grafici illustrativi del sistema.
Art. 15
 (Formazione e approvazione)
1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.
Art. 16
 (Pianificazione complementare)
1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 10;
b) piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche;
c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura.
4. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 19, L. R. 12/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2014
3Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 13/2014
Capo IV
 Affidamento dei servizi di trasporto pubblico
Art. 17
 (Procedure di affidamento)
1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.
4. Gli atti procedurali prevedono che:
a) la disponibilità a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni contrattuali;
c) i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di nuova impresa;
d) il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell'ambito del territorio regionale.
5. 
( ABROGATO )
(6)
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
7. Il ribasso d'asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell'articolo 43, nonché quelle disponibili in seguito ai meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti, o comunque non utilizzate confluiscono in un fondo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare per:
a) servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;
b) servizi aggiuntivi;
c) interventi finalizzati al miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico, ivi incluso l'acquisto di mezzi ferroviari.
7 bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Giunta regionale delibera la ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al comma 7, derivanti dai ribassi d'asta, da somme impegnate e non erogate a fronte della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da sanzioni amministrative comminate ai gestori dei servizi per minori servizi resi, nonché da eventuali somme non impegnate nel corso di ciascun esercizio finanziario, tra le azioni indicate alle lettere a), b) e c), dello stesso comma 7.
7 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 97, lettera a), L. R. 14/2012
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 97, lettera b), L. R. 14/2012
3Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
4Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
5Integrata la disciplina della lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
6Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 18
 (Contratto di servizio)
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.
2. I contenuti minimi del contratto di servizio sono:
a) durata;
b) corrispettivo, modalità di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;
c) caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonché modalità di loro eventuale modifica e implementazione nell'ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;
d) standard qualitativi minimi del servizio;
e) obbligo e modalità di trasferimento del personale, modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire così come individuati nel contratto stesso;
f) obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
g) garanzie e penali;
h) modalità e limiti per l'affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per l'effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
i) tempi e modalità di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati.
2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell' articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 44/2017
Art. 19
 (Durata)
1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 23/2013
3Comma 2 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013
4Comma 3 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013
Art. 20
 (Corrispettivo)
1. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal contratto di servizio.
2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo né dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico svolti restano a carico dell'affidatario.
Art. 21
 (Modifica dei servizi)
1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all'utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.
Art. 22
 (Servizi aggiuntivi)
1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.
2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purché non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l'attivazione dei servizi aggiuntivi.
3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l'attivazione alla Regione.
Art. 23
 (Obblighi dell'affidatario)
1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all'utenza;
e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell'ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonché consentire l'accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall'affidante;
f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;
g) adottare la carta dei servizi;
h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;
i) applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell'ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
k) prestare idonee garanzie.
Art. 24
 (Carta dei servizi)
1. La Regione, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate, indicandone i contenuti minimi e, in particolare, le modalità di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell'utenza, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell'affidatario, nonché le modalità della sua diffusione.
Art. 25
 (Revoca)
1. La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità;
d) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di revoca è riconosciuto all'affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.
Art. 26
 (Decadenza)
1. La Regione può pronunciare la decadenza dell'affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;
b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;
c) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
d) irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
f) gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
g) mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall'aggiudicazione della gara e comunque entro la data fissata nel contratto di servizio;
h) mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;
i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);
j) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L'Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all'affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
4. L'affidatario può presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.
Art. 27
 (Subaffidamento dei servizi)
1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale per una quota non superiore al 20 per cento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell'impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'esercizio del servizio subaffidato, nonché rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;
b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;
c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall'affidatario, come individuati dall'articolo 23, comma 1, lettera j);
d) impegno dell'affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l'attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L'affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
e) impegno dell'affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all'impresa subaffidataria.
3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 13/2014
Art. 28
 (Cessazione e subentro dell'affidatario)
1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore dell'affidatario.
2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all'affidatario subentrante è effettuato in coerenza alle indicazioni dell'articolo 23, comma 1, lettera j).
3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.
4. Qualora alla scadenza dell'affidamento l'affidatario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico dell'affidatario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
 (Sanzioni amministrative per l'affidatario)
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
Capo V
 Infrastrutture e programmi di investimento
Art. 30
 (Centri di interscambio)
1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l'esercizio di centri di interscambio ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
2. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
3. Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di interscambio.
Art. 31
 (Capacità dell'infrastruttura ferroviaria)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario per i servizi ferroviari la capacità specifica dell'infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l'espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.
Art. 32
 (Disponibilità delle infrastrutture)
1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuità e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione regionale, secondo le modalità previste dagli atti di gara.
Capo VI
 Norme speciali
Art. 33
 (Monitoraggio e controllo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l'evoluzione della mobilità e del sistema di trasporto pubblico nonché a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda direttamente con le proprie strutture.
2. Il controllo di gestione è continuativo e monitora le caratteristiche del servizio, le performance economiche e qualitative, le scelte gestionali, la regolarità del servizio e le relative cause di scostamento dai livelli contrattuali, anche attraverso un sistema di controllo automatico dei veicoli, che raccolga le informazioni relative alla localizzazione dei mezzi, alla gestione della flotta, alla raccolta dei dati di traffico, alle informazioni ai passeggeri e ad altre eventuali funzionalità del servizio.
3. L'affidatario del trasporto pubblico deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello dell'Amministrazione regionale che consenta il controllo di gestione.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di cui al comma 2.
5. La Regione mette a disposizione delle Province le informazioni raccolte e rielaborate ai sensi del comma 2.
Art. 34
 (Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;
a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;
a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
a quater) gli appartenenti alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco, in divisa, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;
c) i minori dell’età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;
c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti.
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici sia extraurbani, sia urbani, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:
a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;
b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.
4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.
4 quinquies. L'Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità delle persone, con particolare riferimento alle fasce di maggiore età, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un'agevolazione minima del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale.
4 sexies. L'agevolazione di cui al comma 4 quinquies è concessa ai residenti in regione di età non inferiore a 65 anni e può cumularsi, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia.
4 septies. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce le modalità di accesso all'agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
Note:
1Il comma 2, lett. a) e il comma 3 possono trovare applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie stabilite dall'art. 38, c. 5, della presente legge.
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 3, L. R. 16/2008
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 5, comma 56, L. R. 17/2008
4Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 57, L. R. 17/2008
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 22/2010
8Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 13/2014
9Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 13/2014
10Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 6, L. R. 13/2014
11Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 29/2017
12Lettera a ter) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 29/2017
13Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 29/2017
14Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 29/2017
15Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 29/2017
16Parole soppresse alla lettera c) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 29/2017
17Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 29/2017
18Comma 1 bis abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
19Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 2, L. R. 6/2019
22Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 44, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019
23Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 44, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019
24Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 4, lettera c), L. R. 6/2019
25Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26Comma 4 quinquies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
27Comma 4 sexies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
28Comma 4 septies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
29Lettera a quater) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 86, L. R. 13/2023
30Parole aggiunte alla lettera a quater) del comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 35
 (Sanzioni amministrative per gli utenti)
1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 20 euro a un massimo di 108 euro.
2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
2 bis. L'utilizzo di titoli di viaggio emessi dalle aziende di trasporto pubblico locale in applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 bis, da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti per legge o l'utilizzo degli stessi titoli di viaggio con modalità difformi da quelle definite dalla deliberazione giuntale di cui all'articolo 34, comma 4 ter, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del titolo di viaggio, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), oltre al ritiro del titolo di viaggio stesso. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino all'affidatario l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro.
4.Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3 competono all'affidatario, nell'ambito dei servizi dallo stesso esercitati.
5. L'affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.
6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall' articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .
7. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 689/1981.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di competenza del direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico ovvero del responsabile della struttura dell'ente che gestisce in economia il servizio.
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
13.Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2, 2 bis e 3 sono devolute all'affidatario che gestisce il servizio.
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
2Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
3Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 20, L. R. 12/2010
4Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 7, L. R. 13/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 8, L. R. 13/2014
6Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 29/2017
7Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019
9Parole aggiunte al comma 13 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019
Capo VII
 Altre norme sul trasporto pubblico
Art. 36
 (Incentivi delle Province)
1. Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:
a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l'acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;
b) titolari di licenza di taxi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio.
2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il trasporto pubblico.
3. Le Province sono, altresì, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.
4.Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, pensiline, stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3.
4 ter. I contributi di cui al comma 4, già concessi e non ancora utilizzati dai soggetti beneficiari, possono essere rendicontati, nei limiti delle risorse già concesse, fino a copertura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli importi di cui sopra, relativi al finanziamento di pensiline, possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per la realizzazione, nonché per il ripristino di opere localizzate in siti diversi da quelli per cui il contributo è stato concesso. A tal fine i soggetti beneficiari inviano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), specifica istanza alla struttura regionale competente per l'emissione del relativo provvedimento autorizzativo.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
3Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 31/2017
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 23, L. R. 14/2018
Art. 36 bis
 (Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)
1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2016
Art. 37
 (Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)
1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 29 nei confronti dell'affidatario, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico della relativa Provincia.
Art. 37 bis
 (Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione)
1. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), a enti pubblici o a soggetti privati.
2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del decreto ministeriale 55/2007, i benefici acquisiti nell'ambito di misure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2010
Capo VIII
 Norme finali e transitorie
Art. 38
 (Norme transitorie)
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall'1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.
6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 18, L. R. 22/2010
2Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 4, comma 2, L. R. 23/2013
3Comma 6 bis aggiunto da art. 16, comma 9, L. R. 13/2014
Art. 39
 (Servizi ferroviari metropolitani)
1. La Regione sostiene l'organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra più Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresì l'istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell'ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.
2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1, subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l'obbligo per l'affidatario di organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico già assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico - economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale.
Art. 40
 (Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Sono esclusi gli oneri compresi nelle convenzioni di cui al comma 1.
1 ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1 bis si applica il capo XI della legge regionale 14/2002 .
1 quater.  
( ABROGATO )
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore.
3 bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell' articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
4Comma 1 interpretato da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
6Comma 1 bis sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
7Comma 1 ter sostituito da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015
8Comma 1 quater abrogato da art. 2, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015
9Comma 3 sostituito da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015
10Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015
11Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 24/2016
Art. 41
 (Servizi ferroviari interregionali)
1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004 nel rispetto dell'intesa da stipularsi con la Regione Veneto e il Ministero dei trasporti, a seguito dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.
Art. 41 bis
 (Servizi ferroviari in connessione con territori contermini)
1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi ferroviari in connessione con territori contermini procede, se necessario, mediante la stipulazione di intese con le Amministrazioni interessate.
2. Le intese, senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti affidanti e dei viaggiatori, attengono agli obblighi dei rispettivi gestori in merito a specifiche forme di collaborazione da attuare al fine di assicurare la continuità dei servizi, alla disponibilità dei titoli di viaggio nelle rispettive reti di vendita, alle informazioni ai viaggiatori, all'accesso con i titoli emessi dai rispettivi gestori a tutti i servizi regionali sviluppati sulle relazioni servite, agli standard qualitativi e agli altri elementi utili a definire il regolare svolgimento dei servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 42
 (Modifica di norme)
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27/1996 è sostituito dal seguente:
<<1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.>>.

2.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).>>.

4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006 è sostituita dalla seguente:
<<a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;>>.

5.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006 è sostituita dalla seguente:
<<b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;>>.

Art. 43
 (Norma finanziaria)
1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almeno pari a quelle allocate per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo per l'anno 2007 e per il trasporto ferroviario importi corrispondenti a quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004. È conseguentemente autorizzata la spesa complessiva necessaria, considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.
Art. 44
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia);
b) l'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
c) l'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
f) la legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
g) l'articolo 4, commi 104, 105, 106, 107 e 108, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
h) l'articolo 4, commi 23, 24, 25 e 26, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
i) l'articolo 5, commi 144 e 152, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
j) l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare);
k) l'articolo 4, commi 29 e 30, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
l) l'articolo 17 (Disposizioni in materia di trasporti) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;
m) la legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti), con esclusione dell'articolo 10;
n) l'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
o) l'articolo 4, commi 40 e 41, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
p) l'articolo 61 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).