LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Capo I
 Principi generali
Art. 1
 (Finalità e principi generali)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità e provvede al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in riferimento alle funzioni conferite.
3. Le funzioni conferite e i compiti assegnati possono essere esercitati in forma associata dagli Enti locali nelle forme di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
Art. 2
 (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni)
1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a decorrere dall'1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all'articolo 38. A tal fine a far data dall'1 gennaio 2008 è disposto il trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l'esercizio delle funzioni conferite.
Art. 3
 (Potere sostitutivo)
1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla presente legge a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e in particolare delle funzioni delegate e di quelle di cui agli articoli 48, 49 e 52.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.