LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 62 bis
 (Procedura di classificazione delle strade)
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, previa deliberazione del Consiglio comunale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
2Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Articolo sostituito da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 14/2021