LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 57
 (Disposizioni comuni)
1. Ai fini dell'attività di indirizzo di cui all'articolo 46 e alla gestione coordinata di cui all'articolo 55 le Province sono tenute all'invio e allo scambio di informazione e dati correlati all'esercizio delle funzioni conferite, anche attraverso strumenti informatici.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui alla presente legge comprendono in particolare la variazione dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione e di cancellazione previsti in relazione alla perdita di requisiti, l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni e la gestione del relativo contenzioso.
3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale 1/2006, e assicurano la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.