LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 40
 (Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Sono esclusi gli oneri compresi nelle convenzioni di cui al comma 1.
1 ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1 bis si applica il capo XI della legge regionale 14/2002 .
1 quater.  
( ABROGATO )
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore.
3 bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell' articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
4Comma 1 interpretato da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
6Comma 1 bis sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
7Comma 1 ter sostituito da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015
8Comma 1 quater abrogato da art. 2, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015
9Comma 3 sostituito da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015
10Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015
11Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 24/2016