LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 3 quater
 (Sistema regionale della mobilità di persone)
1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:
a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;
b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;
c) la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;
d) il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all' articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).
(3)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 3, L. R. 8/2018
3Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 8/2018