LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 33
 (Monitoraggio e controllo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l'evoluzione della mobilità e del sistema di trasporto pubblico nonché a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda direttamente con le proprie strutture.
2. Il controllo di gestione è continuativo e monitora le caratteristiche del servizio, le performance economiche e qualitative, le scelte gestionali, la regolarità del servizio e le relative cause di scostamento dai livelli contrattuali, anche attraverso un sistema di controllo automatico dei veicoli, che raccolga le informazioni relative alla localizzazione dei mezzi, alla gestione della flotta, alla raccolta dei dati di traffico, alle informazioni ai passeggeri e ad altre eventuali funzionalità del servizio.
3. L'affidatario del trasporto pubblico deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello dell'Amministrazione regionale che consenta il controllo di gestione.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di cui al comma 2.
5. La Regione mette a disposizione delle Province le informazioni raccolte e rielaborate ai sensi del comma 2.