LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 21
 (Modifica dei servizi)
1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all'utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.