LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione economica internazionale - Informest per l'attività svolta nell'ambito del disposto di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) relativa all'anno 2005.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.370.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 754 (2.1.163.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 288 - Rapporti internazionali e partenariato territoriale - con la denominazione <<Contributo al Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica e internazionale "Informest" per l'attività svolta nell'ambito del disposto di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 relativa all'anno 2005>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) relative al conferimento ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto maturate a partire dall'1 gennaio 2007.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale nonché conferimenti ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto>>.
7. Per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal <<Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005 - code contrattuali>>, sottoscritto in data 3 luglio 2007, è iscritto lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655 (1.1.121.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 180 - Gestione del personale - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per la contrattazione integrativa - contratto collettivo sottoscritto in data 3 luglio 2007>> e con lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9645 <<Fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detto importo corrisponde a quota parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2006 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 6/REF del 15 gennaio 2007.
9. Le quote di stanziamento iscritte a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655, non utilizzate a chiusura di esercizio sono trasferite agli esercizi successivi fino alla completa applicazione del contratto di cui al comma 7.
10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre con propri decreti lo storno delle somme, nella misura massima prevista dal contratto di cui al comma 7, e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.
11. 
( ABROGATO )
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 11, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
13. La validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all' impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:
a) concorso pubblico per esami a n. 2 posti di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 2293;
b) concorso pubblico per esami a n. 4 posti di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo edile - grafico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3506;
c) concorso pubblico per esami a n. 19 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3507;
d) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo economico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3509;
e) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3511;
f) concorso pubblico per esami a n. 15 posti di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3510;
g) concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo geologico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3508.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 13, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
15. Al personale regionale inviato in missione in località del territorio regionale non compete, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità oraria di trasferta di cui all'articolo 118, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 35/1996.
16. In analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 213 bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 532 e 600 della legge 296/2006, il disposto di cui al comma 15 non si applica al personale del Corpo forestale regionale; il disposto medesimo non si applica, altresì, nel caso di svolgimento di attività ispettive.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16, continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 119 dopo le parole <<della spesa>> sono inserite le seguenti: <<, comprensiva della prima colazione,>>;
b) al secondo comma dell'articolo 119, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 81/1982, le parole <<di lire 35.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 35 euro>>;
c) il terzo comma dell'articolo 122 è abrogato.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Alla legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole <<nonché delle spese>> sono aggiunte le parole <<di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle>>;
b) il secondo comma dell'articolo 1 è abrogato;
c) l'articolo 2 è abrogato;
d) l'articolo 2 bis è abrogato.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 6/1965, come modificato dal comma 20, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 97 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L'articolo 17 (Trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 è abrogato.
23. Al fine di applicare in modo omogeneo negli enti del Friuli Venezia Giulia i diritti contrattuali e quelli sindacali, gli accordi contrattuali sottoscritti dall'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) relativi alle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali si applicano anche negli enti nei quali, pur non facenti parte del comparto unico regionale del pubblico impiego, si applica per legge il contratto di comparto unico.
24. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dell'amministratore interessato.
25. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dei titolari delle predette cariche consiliari.
26. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle sue funzioni di rappresentanza della comunità regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), concorre, con interventi e azioni, allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio regionale.
27. La legge finanziaria regionale considera annualmente la funzione di cui al comma 26 nella fissazione dello stanziamento di cui all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 e con riferimento al capitolo 99 - rubrica n. 260.
28. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua i beneficiari degli interventi e delle azioni di cui al comma 26 e stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione anche in deroga alla legge regionale 7/2000.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie all'utilizzazione di tutti gli strumenti, compresi quelli forniti dall'innovazione tecnologica, per il corretto e razionale funzionamento dei propri uffici.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.270.1.669 - capitoli 1453, 1454, 1455, 1456, 1458, 1459, 1464 e 1466;
b) UPB 52.2.270.1.670 - capitolo 1457;
c) UPB 52.2.270.2.720 - capitolo 1484 e 1486.
31.
Dopo il comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunto il seguente:
<<52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali.>>.

32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 52 bis, della legge regionale 4/2001, come aggiunto dal comma 31, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.190.1.2678 - capitolo 900;
b) UPB 52.2.210.1.1639 - capitolo 431;
c) UPB 52.2.220.1.924 - capitolo 304;
d) UPB 52.2.230.1.1615 - capitolo 4104;
e) UPB 52.2.250.1.474 - capitolo 9827;
f) UPB 52.2.260.1.1637 - capitolo 67;
g) UPB 52.2.260.1.1637 - capitolo 68;
h) UPB 52.2.270.1.669 - capitolo 1515;
i) UPB 52.2.280.1.1640 - capitolo 595;
j) UPB 52.2.290.1.577 - capitolo 610;
k) UPB 52.2.300.1.550 - capitolo 9828;
l) UPB 52.2.310.1.1619 - capitolo 4720;
m) UPB 52.2.320.1.1621 - capitolo 9829;
n) UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 9830;
o) UPB 52.2.340.1.1633 - capitolo 9831;
p) UPB 52.2.350.1.1636 - capitolo 9832;
q) UPB 52.2.360.1.476 - capitolo 9833;
r) UPB 52.2.370.1.479 - capitolo 9834.
33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), fanno carico alla unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 24/2006.
35. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), le parole <<decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 14/REF del 14 febbraio 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007>>.
36. Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) il capitolo 9330 è spostato dall'unità previsionale di base 14.5.360.1.2950 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065 che si istituisce alla Funzione obiettivo 14 - programma 14.1 - rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario - spese correnti, con la denominazione <<Interventi a tutela dei consumatori e degli utenti>>;
b) i capitoli 7003, 7005 e 7006 sono spostati dall'unità previsionale di base 6.2.360.1.65 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065;
c) le unità previsionali di base 14.5.360.1.2950 e 6.2.360.1.65 sono soppresse;
d) nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 nella denominazione del capitolo 594 le parole <<per il ricorso alle collaborazioni coordinate continuative a supporto>> sono sostituite dalle seguenti: <<per incarichi di collaborazione a tempo determinato a supporto>>;
e) il capitolo 594 è spostato dalla unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 alla unità previsionale di base 51.1.280.1.653;
f) nell'ambito dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.2 nella denominazione del capitolo 592 dopo le parole <<di quiescenza>> sono aggiunte le parole <<e dei trattamenti di fine rapporto>>;
g) nell'ambito dell'unità previsionale di base 56.2.330.4.551 nella denominazione del capitolo 2813 le parole <<Trasferimenti ai partners italiani - Fondi Stato>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti al Veneto e all'Università di Udine - Fondi FESR>>;
h) il capitolo 2276 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 all'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 e il codice di finanza regionale diventa <<1.1.156.2.10.16>>;
i) il capitolo 2441 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 all'unità previsionale di base 3.2.340.2.1793 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.243.3.08.16>>;
j) il capitolo 3289 è spostato dall'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 all'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.242.3.07.26>>;
k) all'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 la denominazione dei capitoli del documento tecnico di seguito specificati è sostituita come segue:
1) capitolo 1496 - <<Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi>>;
2) capitolo 1497 - <<Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi - Ricorso al mercato finanziario>>;
l) all'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 la denominazione del capitolo 1457 del documento tecnico, è sostituita dalla seguente: <<Spese per la custodia, la manutenzione, l'assicurazione, la riparazione, l'adattamento nonché la manutenzione ordinaria dei beni immobili anche in uso, nonché spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale>>;
m) il capitolo 6312 è spostato dall'unità previsionale di base 11.1.330.2.197 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo;
n) il capitolo 6823 è spostato dall'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
o) la denominazione dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 è sostituita dalla seguente: <<Trasferimento di somme agli Enti locali a titolo di assegnazioni compensative dallo Stato>>;
p) il capitolo 6833 è spostato dall'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514.
37. Nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) all'unità previsionale di base 6.1.24 nella denominazione del capitolo 140 del documento tecnico le parole <<Trasferimenti ai partners italiani>> sono sostituite dalle seguenti: <<Quota FESR Veneto e Università di Udine>>;
b) all'unità previsionale di base 3.6.1003 il capitolo 519 del documento tecnico è soppresso.
c) il capitolo 303 è spostato dalla unità previsionale di base 2.3.432 all'unità previsionale di base 2.3.447 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria - con la denominazione <<Assegnazioni vincolate ad attività in materia veterinaria - di parte capitale>>; conseguentemente il codice di finanza regionale del capitolo 303 va rettificato in (2.3.2);
d) la denominazione dell'unità previsionale di base 2.3.22 è sostituita dalla seguente: <<Assegnazioni compensative dallo Stato>>;
e) il capitolo 630 è spostato dall'unità previsionale di base 3.6.1038 all'unità previsionale di base 3.6.1035;
f) l'unità previsionale di base 3.6.1038 è soppressa;
g) il capitolo 1240 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.1240 all'unità previsionale di base 2.3.837.
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative ai mezzi di trasporto necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi inclusi i mezzi di trasporto speciali. Sono comprese in tali spese quelle relative all'esercizio, all'assicurazione, alla manutenzione e al noleggio degli automezzi.
45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.270.1.669 - capitolo 1465;
b) UPB 52.2.270.2.720 - capitolo 1460;
c) UPB 52.2.340.1.554 - capitolo 2465;
d) UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 6465.
46. Al comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le parole <<studi ed indagini in materia di fiscalità regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale>>.
47. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale 4/2000, come modificato dal comma 46, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.250.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1491 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata nel modo che segue: <<Spese per studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale e per l'avvio delle attività relative alla fiscalità regionale e locale>>.
48. 
( ABROGATO )
49. 
( ABROGATO )
50. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto a Roma in data 6 ottobre 2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione da stipulare con l'Agenzia delle entrate per gli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 490 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi>> e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.
52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alle convenzioni con Poste Italiane SpA per la gestione dei rapporti di conto corrente postale.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 491 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare risorse finanziarie a un fondo comune d'investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione, nel pieno rispetto del vincolo di destinazione esistente, dei crediti vantati dal Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE - nello svolgimento della propria attività istituzionale.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 53.1.250.1.1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 53 - programma 53.1 - rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - con la denominazione <<Trasferimenti al Fondo comune di investimento>>, con riferimento al capitolo 972 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Risorse finanziarie da apportare al Fondo comune di investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione dei crediti vantati dal FRIE nello svolgimento della propria attività istituzionale>> e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2007.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione ai mutui assistiti dal finanziamento di cui agli interventi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 24 (Edilizia scolastica ed universitaria), comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991);
b) articolo 33 (Edilizia universitaria), comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);
c) articolo 5 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport), commi 24 e 26, della legge regionale 1/2004;
d) articolo 6 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive), comma 21, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
e) articolo 5 (Tutela dell'ambiente e assetto del territorio), comma 77, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
f) articolo 7 (Sviluppo economico), comma 5, della legge regionale 1/2007;
h bis)   ( ABROGATA )
h ter)   ( ABROGATA )
h quinquies)   ( ABROGATA )
57. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 56 fanno carico all' unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) capitolo 1546 relativamente alle lettere a), b), c), d), f) e g);
b) capitolo 1547 relativamente alle lettera e) e h).
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui previsti dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
59. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 58 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a anticipare al Comune di Trieste l'importo di 9 milioni di euro per favorire il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina subordinatamente all'impegno da parte del Comune stesso di restituire una somma di pari importo non appena acquisita dall'ANAS.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.350.4.707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 56 - programma 56.2 - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione, con la denominazione <<Anticipazioni Grande Viabilità Triestina>>, con riferimento al capitolo 9871 (1.1.413.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - partite di giro - con la denominazione <<Anticipazione al Comune di Trieste per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina>> e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.
62. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.11 di nuova istituzione al Titolo VI - Categoria 6.1 - partite di giro - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Rimborso anticipazioni Grande Viabilità Triestina>>, con riferimento al capitolo 9871 (6.1.3) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Rimborso da parte del Comune di Trieste delle anticipazioni di cassa concesse sul contributo assegnatogli dall'ANAS per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina>> e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.
63. Ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007, la parola <<2007>> è sostituita dalla seguente: <<2008>>.
64. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 490 e 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
65. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 7 (Banca dati), della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono posti a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1490 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata nel modo che segue: <<Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap, per accordi con le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento, nonché per convenzioni con i soggetti competenti alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi al fine di implementare la banca dati informatica di cui all'articolo 7, comma 1, legge regionale 12 novembre 1996, n. 47>>.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento di un sistema informatico dedicato al Programma operativo regionale Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione - FSE 2007-2013.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 67 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 15.3.320.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5931 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
69. 
( ABROGATO )
(2)
70. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA) dopo le parole <<beni immobili>> sono inserite le parole <<e beni mobili>>.
71. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
72. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 28 sostituito da art. 7, comma 47, L. R. 30/2007
2Comma 69 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 30/2007
3Lettera h bis) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
4Lettera h ter) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
5Lettera h quater) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
6Lettera h quinquies) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
7Lettera h sexies) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
8Comma 52 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 22/2010
9Lettera h bis) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
10Lettera h ter) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 2/2011
11Lettera h quinquies) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
12Comma 52 sostituito da art. 12, comma 5, L. R. 11/2011
13Comma 38 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
14Comma 39 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
15Comma 40 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
16Comma 41 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
17Comma 42 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
18Comma 43 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
19Comma 48 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
20Comma 49 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
21Comma 11 interpretato da art. 12, comma 9, L. R. 14/2012
22Parole soppresse al comma 52 da art. 12, comma 9, L. R. 6/2013
23Comma 1 abrogato da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
24Comma 2 abrogato da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
25Comma 11 abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 15/2020
26Parole sostituite al comma 52 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
27Parole sostituite al comma 52 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021