LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuno degli enti sottoindicati un contributo annuale a sostegno dell'attività formativa dagli stessi erogata a titolo gratuito a persone con disabilità:
a) Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
b) Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> ONLUS di Udine;
c) Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
d) Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine;
e) Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine;
e bis) Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi Trieste.
2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui al comma 1, e qualora l'offerta formativa sia compatibile, possono accedere agli interventi anche altre persone in condizioni di svantaggio.
3. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono soggetti a valutazione e sono finanziati secondo quanto previsto all' articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017 . È autorizzata l'erogazione di un anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di formazione professionale.
5. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 211 - Gestione interventi sistema formativo - spese correnti - con il codice di finanza regionale, la denominazione e l'importo a fianco di ciascuno indicato:
a) 5838 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale all'Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 470.000 euro per l'anno 2007;
b) 5839 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale al Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 310.000 euro per l'anno 2007;
c) 5840 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 580.000 euro per l'anno 2007;
d) 5841 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 240.000 euro per l'anno 2007;
e) 5842 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 200.000 euro per l'anno 2007.
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli Venezia Giulia, quale capofila del progetto, un contributo a titolo di cofinanziamento del progetto <<IPERTOOLS - La valorizzazione dei lavoratori over 50 in Friuli Venezia Giulia>>, approvato e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto approvato dalla Commissione europea, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti termini e modalità per la liquidazione del contributo.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5837 (1.1.163.2.06.05) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti, con la denominazione <<Contributo all'ENAIP FVG a titolo di cofinanziamento del progetto "IPERTOOLS - La valorizzazione dei lavoratori over 50 in Friuli Venezia Giulia", approvato e finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, di concerto con le Fondazioni bancarie regionali e la SISSA di Trieste, speciali borse di studio per consentire la formazione superiore e l'attività di ricerca di giovani del Friuli Venezia Giulia presso il Weizmann Institute of Science di Rehovot in Israele.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5143 (1.1.161.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università, ricerca e innovazione - spese correnti - con la denominazione <<Istituzione di borse di studio per consentire la formazione superiore e l'attività di ricerca di giovani del Friuli Venezia Giulia presso il Weizmann Institute of Scienze di Rehovot in Israele>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
14.
Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente :
<<2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca.>>.

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 14, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5144 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Udine Fiere SpA, l'allestimento e lo svolgimento dell'edizione 2008 della manifestazione denominata <<InnovAction, fiera globale dell'innovazione>>, sino alla concorrenza di 300.000 euro.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i canali contributivi a favore del settore artigiano delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 1.009.395,38 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. della regione i cui legali rappresentanti hanno formalmente sottoscritto un accordo finalizzato ad avviare un processo di aggregazione mediante fusione di essi con la conseguente costituzione di nuovi Consorzi.
21. I contributi di cui al comma 20 sono concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>). Ai fini dei relativi controlli, prima della concessione del contributo, l'Amministrazione regionale richiede al beneficiario una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti temporali e quantitativi previsti dal regime <<de minimis>>.
22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna -Servizio produzioni agricole, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'accordo tra i Consorzi finalizzato all'aggregazione e di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. La costituzione dei nuovi Consorzi di cui al comma 20 deve avvenire entro il 31 dicembre 2009; la mancata costituzione comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso.
24. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6008 (1.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. per l'aggregazione mediante fusione e la conseguente costituzione di nuovi Consorzi>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura friulana un finanziamento fino al 95 per cento della spesa per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori e dei nodi idraulici a presidio della sicurezza idraulica del comprensorio consortile, con particolare riferimento alla bassa pianura friulana.
26. Ai fini delle opere idrauliche individuate dal comma 25 costituisce criterio di priorità di finanziamento l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori esistenti.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di 2.100.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6555 (1.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e irrigazione - con la denominazione <<Finanziamento interventi di bonifica idraulica al Consorzio di bonifica Bassa friulana>> e con lo stanziamento complessivo di 2.100.000 euro, suddiviso in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009.
28.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi.>>.

29.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 ter della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 28, è aggiunto il seguente:
<<2 ter. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale di stipulare i mutui di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti.>>.

30. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 28/2001, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6895 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 ter, comma 2 ter, della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 29, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<quindici anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<venti anni>>.
33. Al comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), come sostituito dall'articolo 8, comma 148, della legge regionale 2/2006, le parole <<possono prevedere la trasformazione del prestito in contributo in conto capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono prevedere la concessione di un contributo in conto capitale, in alternativa all'erogazione di un finanziamento agevolato>>.
34. Al comma 68 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Giunta regionale>>.
35. Per le finalità di cui al all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, come da ultimo modificato dal comma 33, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6702 (1.1.243.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - con la denominazione <<Contributi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà>> e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
36. La Regione sostiene, secondo il metodo partecipativo, il settore lattiero-caseario dell'area montana quale elemento di caratterizzazione del settore primario regionale e di sviluppo durevole e sostenibile della montagna friulana e delle comunità locali che vi risiedono.
37. In relazione al Piano di riconversione, che contiene la strategia per lo sviluppo e la riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana, elaborato dall'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA nell'ambito delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15/2005, adottato dalla Giunta regionale previa valutazione tecnica di fattibilità da parte di apposita Commissione di valutazione, le latterie deliberano, con provvedimento formale dell'organo competente, l'adesione al Piano medesimo, condividendone la strategia.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle latterie che hanno aderito al Piano di riconversione un contributo a titolo di <<de minimis>> nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>> secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Qualora il Piano di riconversione demandi l'attuazione delle azioni dirette alla riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana a una società cooperativa con funzioni consortili che operi nel settore agroalimentare alla quale, tra l'altro, partecipano le latterie aderenti al Piano, la predetta società può essere autorizzata a riscuotere il contributo in nome e per conto delle altre latterie. La misura del contributo è determinata suddividendo il valore complessivo degli oneri previsti dal Piano di riconversione per il numero delle latterie beneficiarie.
39. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Il contributo può essere erogato anche in via anticipata nel limite massimo del 70 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
39 bis. Al fine di velocizzare la conclusione del Piano di riconversione, è disposta a favore di Friulmont S. Cons. a r.l. l'erogazione in via anticipata dell'importo residuo del contributo rispetto a quanto erogato alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).
40. L'avanzamento della realizzazione graduale del Piano di riconversione si sostanzia in più fasi, periodicamente sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione di cui al comma 37; al termine delle attività previste nel Piano di riconversione Friulmont S.Cons.a.r.l. relaziona alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche sul grado di attuazione dello stesso.
41. Costituisce causa di irricevibilità della domanda l'aver ottenuto l'intero contributo <<de minimis>> a valere sulla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Costituisce causa di revoca del contributo <<de minimis>> la mancata ovvero la parziale realizzazione delle azioni previste nel Piano di riconversione.
42. La Commissione di valutazione è costituita con decreto dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna ed è composta da dipendenti regionali esperti nelle materie concernenti il settore lattiero-caseario e quello delle riconversioni aziendali.
43. Ai fini dei commi da 36 a 42 si intende per:
a) latterie: le società cooperative agricole con funzioni consortili che operano nel settore agroalimentare, le cooperative di trasformazione e/o commercializzazione nel settore agroalimentare, le latterie turnarie, con sede legale o sede operativa in area montana;
b) area montana: la zona omogenea della Carnia, la zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, la zona omogenea del Pordenonese, la zona omogenea del Torre, Natisone e Collio, la zona omogenea del Carso, di cui all'Allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
44. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6814 (1.1.243.3.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi a titolo de minimis alle latterie dell'area montana>> e con lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2007.
45.
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione apposite convenzioni a titolo oneroso per l'affidamento delle attività connesse all'attivazione, alla gestione e all'aggiornamento degli Albi e degli elenchi di cui al comma 4. Il compenso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è calcolato in misura proporzionale al numero delle imprese rispettivamente iscritte negli Albi e negli elenchi medesimi.>>.

46. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 14/2003, come sostituito dal comma 45, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6862 (2.1.158.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - con la denominazione <<Spese per convenzioni con le C.C.I.A.A. per la tenuta degli Albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
47. 
( ABROGATO )
48. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come modificato dal comma 47, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6293, 6294, 6295, 6298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai soggetti beneficiari i contributi concessi in base alla legge regionale 25/1996, ancorché oggetto di provvedimento di restituzione, qualora la revoca dell'atto di concessione sia dovuta alla stipula di contratti a tempo determinato con Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare ospitalità a persone disabili inserite in comunità alloggio.
50. Al comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<Con il medesimo fondo i Comuni, in qualità di proprietari boschivi, possono beneficiare>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con il medesimo fondo i Comuni e gli altri enti pubblici in qualità di proprietari boschivi, ovvero i soggetti da essi delegati alla gestione dei propri boschi, possono beneficiare>>.
51. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 65, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6820 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole <<per l'attività svolta nell'ambito>> sono inserite le seguenti: <<della divulgazione e promozione dei valori forestali ed ambientali,>>.
53. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 52, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54.
L'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di conservazione dei siti Natura 2000)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese, con le modalità di cui al comma 1, per interventi di inventario, tutela e gestione degli habitat, della flora spontanea e della fauna selvatica e in particolare per le seguenti attività:
a) svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
b) attività inerenti la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale di cui alle direttive europee 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.>>.

55. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 24 della legge regionale 17/2006, come sostituito dal comma 54, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56.
Il comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<41. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'uso energetico del legno e dei suoi derivati per la valorizzazione delle produzioni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Comunità montane e le Province affinché concedano contributi in conto capitale per la realizzazione e il completamento di investimenti finalizzati a incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici.>>.

57. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 41, della legge regionale 12/2006, come sostituito dal comma 56, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2227 e 2228 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58.
Il comma 42 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006 è sostituito dal seguente:
<<42. Per le finalità di cui al comma 41 le domande di contributo sono presentate alle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza, e alle Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime.>>.

59.
Dopo il comma 42 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006 è aggiunto il seguente:
<<42 bis. I fondi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sono assegnati agli Enti di cui al comma 42 e per le finalità di cui al comma 41, in proporzione diretta alla superficie boscata e al numero dei Comuni ricadenti nei territori di rispettiva competenza, e sono erogati ai beneficiari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), con le priorità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).>>.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro alla Legno Servizi s.c.a.r.l. con sede in Tolmezzo per la realizzazione di studi e indagini preliminari finalizzati alla redazione del Piano forestale regionale così come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2819 (1.1.163.1.10.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - con la denominazione <<Contributo alla Legno Servizi s.c.a.r.l. con sede in Tolmezzo per la realizzazione di studi e indagini preliminari finalizzati alla redazione del Piano forestale regionale>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA per la realizzazione di uno studio finalizzato ad analizzare le opportunità di sfruttamento delle capacità idriche naturali della montagna friulana in un contesto di valorizzazione delle fonti idriche e di sviluppo sostenibile del territorio.
64. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6007 (1.1.142.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario ad Agemont SpA per la realizzazione di uno studio sulle opportunità di sfruttamento delle capacità idriche naturali della montagna friulana>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
66. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le azioni oggetto di convenzione annuale con l'ICE, previo accordo di programma con il Ministero per lo sviluppo economico, anche mediante l'attribuzione delle risorse alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attuazione di specifiche iniziative ai sensi dell'articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 744.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato è costituito un Fondo per il ristoro dei danni non coperti da assicurazione subiti dalle micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche accertate ai sensi della normativa vigente e verificatesi sul territorio regionale.
69. L'incentivo è concesso a fondo perduto nella misura massima di 40.000 euro per il ripristino delle attività economiche danneggiate.
70. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo di cui al comma 69 e può essere prevista la realizzazione delle iniziative di ripristino anche per il tramite di organismi previsti o riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
71. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.2.527 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9613 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese di investimento - con la denominazione <<Fondo per il ristoro dei danni conseguenti a eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia>> e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2007.
72.
Il comma 87 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del mobile Livenza un contributo di 50.000 euro per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale riconosciuto a livello europeo.>>.

73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 87, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 72 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo al Consorzio del mobile Livenza per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale di prodotto>>.
74. Ai fini di incentivare lo sviluppo di un distretto dell'agroalimentare nell'ambito territoriale della Bassa pianura friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento da utilizzare per predisporre uno studio che, sulla base della raccolta e dell'elaborazione dei dati tecnico-economici necessari, permetta di individuare le filiere produttive prioritarie su cui intervenire nell'ambito del distretto, i territori più vocati alle produzioni, le imprese interessate.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9191 (2.1.163.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - con la denominazione <<Finanziamento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per predisporre uno studio ai fini di incentivare lo sviluppo di un distretto agroalimentare nell'ambito territoriale della Bassa pianura friulana>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
76.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituita dalla seguente:
<<a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;>>.

77. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993 è aggiunto il seguente periodo: <<Tale disposizione si applica anche alle strutture turistico-ricettive.>>.
78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 50/1993, come modificato dal comma 77, fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.2.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 7618 e 7620.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza degli enti interessati, i contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1530 del 23 maggio 2003 e n. 1590 dell'1 luglio 2005 e regolarmente concessi, aventi ad oggetto la realizzazione di depuratori, nonché di impianti di trattamento di rete di raccolta, con sostituzione dell'oggetto a fronte di maturate esigenze territoriali desumibili dalla programmazione approvata dagli enti interessati successivamente agli esercizi finanziari riferiti alle rispettive assegnazioni e per interventi di natura analoga.
80. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 79 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
81. La Comunità montana della Carnia è autorizzata a partecipare, quale componente dell'assemblea consortile, al Consorzio per lo Sviluppo industriale di Tolmezzo - CO.S.IN.T. conferendo i propri beni immobili, ancorché assistiti da finanziamento regionale e oggetto di vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a contribuzione gli oneri sostenuti nel corso del 2007 e relativi alla progettazione e alle relative procedure di evidenza pubblica concernenti le opere di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 103, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per gli anni dal 2008 al 2017.
83. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 82 fanno carico all'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Al comma 117 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 le parole <<all'Ente Autonomo Fiera di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<a Fiera Trieste SpA>> e le parole <<la parziale ristrutturazione del comprensorio fieristico di Montebello in Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive>>.
85. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 117, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 84, fanno carico all'unità previsionale di base 14.1.360.2.2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9106 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributi pluriennali a Fiera Trieste Spa per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarsi per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive>>.
86.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.>>.

87. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 86, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
88. Nell'ambito del perseguimento delle strategie di promozione turistica e al fine di valorizzare le specificità di richiamo turistico presenti sul territorio regionale adatte allo sviluppo del turismo <<short break>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata, tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, e a seguito di accordo di programma con le amministrazioni competenti, a sostenere i progetti finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori.
89. Per le finalità di cui al comma 88 l'Agenzia TurismoFVG è autorizzata a utilizzare anche forme di sponsorizzazione e compartecipazione pubblica e privata.
90. Il finanziamento di cui al comma 88 è concesso sulla base di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa. L'accordo di programma può prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e successive modifiche, la possibilità di disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati dell'amministrazione competente per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione totale o parziale degli interventi di cui al comma 89.
91. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.2.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9234 (2.1.236.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo sistema turistico regionale - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG a sostegno dei progetti finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori>> e con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2007.
92. Per le finalità del finanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 8, commi 111, 112 e 113, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), in deroga alla disciplina applicativa prevista dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli oneri relativi alle spese tecniche generali e di collaudo sono da considerarsi ammissibili nell'aliquota massima del 20 per cento a prescindere dalla categoria di opera prevalente e dall'importo dei lavori.
93. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 92 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Grado per la realizzazione di opere e interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza.
95. Il finanziamento, di cui al comma 94, è concesso una tantum nella misura massima di 400.000 euro previa presentazione da parte del beneficiario di un dettagliato programma di attività relativo alle opere, agli interventi, alle manifestazioni e agli eventi da realizzare. Il decreto di concessione determina termini e modalità di rendicontazione del finanziamento.
96. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9218 (2.1.232.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Per lo sviluppo del sistema turistico regionale - con la denominazione <<Finanziamento al Comune di Grado per la realizzazione di opere ed interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2007.
97. Ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai codici gestionali Siope (Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici), di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e disposizioni attuative, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la suddivisione dello stanziamento del capitolo 9223 dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313, in relazione agli interventi preventivabili, in base alle domande pervenute, di natura capitale o corrente. L'Assessore alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni al bilancio regionale e al documento tecnico conseguenti alla suddivisione dello stanziamento disposta dalla deliberazione della Giunta regionale.
98. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), la parola << pluriennali>> è soppressa.
99. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6, commi 3 e 5, della legge regionale 18/2006, come modificato dal comma 98, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 9223 e 9227 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a sostegno degli investimenti di enti pubblici connessi alle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci, ai sensi dell'articolo 160 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che hanno presentato le domande relative all'anno 2005 e per le quali i contributi non sono stati concessi.
101. Il finanziamento di cui al comma 100 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 47.430 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9269 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 7/2000, nei confronti della società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico), e relativamente alle opere pubbliche dalla stessa realizzate.
104. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla disciplina applicativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse con riferimento agli strumenti di finanziamento agevolato di cui agli articoli 95, 96 e 98, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
105. La Giunta Regionale determina gli strumenti agevolativi per usufruire dei finanziamenti di cui al comma 104 in relazione agli indirizzi e alla normativa statale di riferimento. A tal fine possono essere determinati specifiche priorità e soggetti beneficiari.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso nell'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) - per le finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 12/2006.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore della Società Promotur Spa il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 6, commi da 88 a 90, della legge regionale 15/2005, e ad autorizzare la società medesima all'utilizzo delle economie di spesa realizzate in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria, relativi agli anni 2005 e 2006, per gli interventi di cui al Piano industriale 2006-2010.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le eventuali risorse statali assegnate in base alla normativa di cui all'articolo 1, commi 1136 e 1137, della legge 296/2006, per le quote corrispondenti, a rimborso di spese sostenute e contributi già assegnati, in favore di progetti e iniziative ai sensi dell'articolo 174 della legge regionale 2/2002, e dell'articolo 6, commi 62 e 63, della legge regionale 12/2006.
109.
Il comma 149 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore, anche in via anticipata, le quote di cofinanziamento regionale necessarie per la liquidazione degli interventi previsti nelle misure e azioni del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.>>.

110. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 149, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 109, fanno carico all'unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6822 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. Al fine di favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati, aventi sede nel territorio regionale, ai bandi dell'Unione europea finalizzati alla presentazione di progetti ammissibili a finanziamento a valere sui programmi transnazionali e interregionali previsti dall'Obiettivo 3 2007 - 2013 e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di personale esterno in ordine alla predisposizione di piani strategici, azioni di animazione e consulenza a favore dei beneficiari regionali che parteciperanno ai bandi, attività di comunicazione e divulgazione istituzionali relative ai suddetti programmi e progetti.
112. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa complessiva di 173.529,52 euro suddivisa in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.579 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 -Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - di parte corrente>>, con riferimento al capitolo 2008 (2.1.142.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 239 -Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Spese per favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati, aventi sede nel territorio regionale, ai bandi dell'Unione europea finalizzati alla presentazione di progetti ammissibili a finanziamento a valere sui programmi transnazionali e interregionali, previsti dall'Obiettivo 3 2007 - 2013 e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio>> e con lo stanziamento complessivo di 173.529,52 euro suddiviso in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008.>>.
113. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 112 si provvede mediante recupero per pari importo - dal fondo speciale, denominato <<Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006>> di cui all'articolo 1, comma 1 (Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006), della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, costituito presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA - delle somme derivanti da minori spese a valere sulle azioni di assistenza tecnica impegnate anticipatamente alla costituzione del Fondo stesso in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2001 medesima.
114. L'entrata complessiva di 173.529,52 euro, suddivisa in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008, relativa al disposto di cui al comma 113 è accertata e riscossa sull'unità previsionale di base 3.6.1003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 539 (3.6.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Rientri dal "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006" a valere sulle azioni di assistenza tecnica>> e con lo stanziamento complessivo di 173.529,52 euro suddiviso in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008.
115. Ai fini di dare pronta attuazione al programma comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 e del programma <<Competitività e Occupazione FESR>> 2007-2013, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e di cui all'articolo 14, comma 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006, nonché altre spese necessarie per la realizzazione e implementazione dei sistemi di gestione e controllo dei suddetti programmi.
116. Per le finalità di cui al comma 115, relativamente alle spese di assistenza tecnica, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.2.574 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 238 -Politiche comunitarie - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - parte capitale>>, con riferimento al capitolo 2013 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 238 -Politiche comunitarie - con la denominazione <<Spese per l'assistenza tecnica per l'obiettivo competitività regionale e occupazione - 2007-2013>> e con lo stanziamento di 1.200.000 euro per l'anno 2007.
117. Per le finalità di cui al comma 115, relativamente all'istituzione del Segretariato tecnico congiunto, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.2.572 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - parte capitale>>, con riferimento al capitolo 2007 (2.1.239.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Spese per l'istituzione del Segretariato tecnico congiunto - 2007-2013>> e con lo stanziamento di 520.000 euro per l'anno 2007.
118. All'onere di 1.720.000 euro per l'anno 2007 di cui ai commi 116 e 117 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9600 <<Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
119. Al fine di consentire il più efficace utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IIIA Italia - Slovenia la Giunta regionale è autorizzata, a fronte di motivata richiesta del beneficiario finale di un progetto per il quale è stato già assunto il formale provvedimento di impegno della spesa, a destinare una quota dell'impegno stesso a favore di un diverso beneficiario già incluso nel partenariato progettuale e previo assenso di quest'ultimo.
120. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 94 da art. 24, comma 9, L. R. 25/2007
2Integrata la disciplina del comma 95 da art. 24, comma 9, L. R. 25/2007
3Integrata la disciplina del comma 96 da art. 24, comma 9, L. R. 25/2007
4Comma 115 sostituito da art. 7, comma 30, L. R. 30/2007
5Comma 20 interpretato da art. 3, comma 22, L. R. 12/2009
6Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 23, L. R. 12/2009
7Parole soppresse al comma 20 da art. 3, comma 25, L. R. 12/2009
8Integrata la disciplina del comma 37 da art. 3, comma 52, L. R. 12/2009
9Derogata la disciplina del comma 39 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009
10Integrata la disciplina del comma 88 da art. 2, comma 42, L. R. 12/2010
11Integrata la disciplina del comma 89 da art. 2, comma 42, L. R. 12/2010
12Integrata la disciplina del comma 90 da art. 2, comma 42, L. R. 12/2010
13Integrata la disciplina del comma 91 da art. 2, comma 42, L. R. 12/2010
14Integrata la disciplina del comma 38 da art. 3, comma 54 bis, L. R. 12/2009
15Integrata la disciplina del comma 38 da art. 2, comma 3, L. R. 18/2011
16Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
17Comma 8 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
18Comma 47 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 17, L.R. 25/1996.
19Parole sostituite al comma 40 da art. 6, comma 1, L. R. 19/2015
20Comma 39 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 14/2016
21Parole sostituite al comma 40 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 14/2016
22Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
24Comma 2 sostituito da art. 7, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
25Comma 3 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 10, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
27Comma 25 sostituito da art. 3, comma 7, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.