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Indice:
L.R. n. 21/2007
Capo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Capo II
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 24 bis
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Capo III
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Capo IV
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Capo V
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Capo VI
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 51 bis
Art. 51 ter
Art. 52
Art. 52 bis
Art. 52 ter
Art. 52 quater
Capo VII
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 59 bis
Capo VII bis
Art. 59 ter
Art. 59 quater
Art. 59 quinquies
Capo VIII
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Capo IX
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Capo X
Art. 66
Art. 67
Capo XI
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 72 bis
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Leggi regionali
Legge regionale
8 agosto 2007
, n.
21
Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 16/08/2007, N. 033
Data di entrata in vigore:
31/08/2007
Allegati:
Allegato A
Materia:
170.01
-
Norme finanziarie e di contabilità
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 51 bis
(Contenimento della formazione di residui passivi)
(1)
(2)
1.
Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta regionale provvede :
a)
a fissare, fatta salva comunque la copertura delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione regionale, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:
1)
i termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate; la Giunta regionale può stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio;
2)
i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari, nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;
b)
a emanare direttive alle strutture regionali per accelerare il completamento delle procedure di spesa;
c)
all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'Amministrazione regionale; le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio; la Giunta regionale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità di bilancio e dei relativi capitoli, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.
1 bis.
Nei casi di annullamento dei residui passivi relativi a limiti di impegno, ai sensi del comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a inviare in economia le somme impegnate e conservate in conto residui, in conto competenza e in conto esercizi futuri.
(3)
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera v), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 28, L. R. 12/2010
3
Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 9, L. R. 12/2010
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative