Art. 25
(Gestioni fuori bilancio della Regione)
1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
2.
Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:
a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;
c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.
3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla
legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 17/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 21, L. R. 11/2011
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 2/2012
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 5/2012
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 11, L. R. 6/2013
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 28, comma 1, L. R. 13/2014
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 24, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.