Art. 23
(Risorse assegnate alla Regione)
1. Le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario.
2. Nei casi di assegnazioni di risorse a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.
3. La Regione ha facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle a essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.
4. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al presente articolo attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.