Art. 16
(Classificazione delle spese)
1. Le spese della Regione sono ripartite in finalità, funzioni, titoli e unità di bilancio.
2. Le finalità esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima. Gli ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni di sviluppo economico e sociale della comunità regionale, nonché di tutela del territorio.
3. Le funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalità. Le funzioni si suddividono in un numero di unità di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunità e del territorio regionale.
4. Il titolo classifica le spese per natura.
5. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unità di bilancio individua un raggruppamento di attività destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunità o del territorio regionale. Per garantire la confrontabilità, la classificazione in unità di bilancio è mantenuta tendenzialmente costante nel tempo.
6. A fini conoscitivi è data evidenza, nell'ambito di ciascuna unità di bilancio, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidità di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno.
7. Le finalità, le funzioni e i titoli sono individuati nell'allegato A) alla presente legge.