Art. 59 ter
(Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici)
1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale, le liquidazioni di spesa, nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge e dalla vigente normativa contabile, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici.
2. I visti di controllo, comunque denominati, e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi informatici.
3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera z), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.