Art. 8
(Scheda di votazione elettronica)
1. Nel caso di consultazione effettuata mediante voto elettronico, la parte interna della scheda di votazione avente le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge, viene riprodotta su schermo visualizzatore sensibile al tocco che consente l'interazione dell'elettore con il sistema durante il processo di votazione.
2. Il software di voto è configurato in modo da assicurare la corretta riproduzione della scheda sullo schermo della macchina di voto. Secondo accorgimenti tecnici che garantiscano la provenienza e la rispondenza rispetto all'originale, per ogni macchina di voto impiegata nell'elezione è prodotto un supporto di memoria contenente i dati di configurazione e il software di voto.
3. Il supporto di memoria contenente il software di voto è collocato in una busta sigillata recante l'indicazione del comune e del numero di sezione. Nella stessa busta sono collocati, altresì, i dispositivi di abilitazione al voto. La busta deve essere consegnata al sindaco di ciascun comune entro le ore quindici del giorno che precede quello della votazione.
4. Al sindaco del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata, secondo le modalità di cui al comma 3, una busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione, destinata al presidente della prima sezione per lo svolgimento delle attività dell'adunanza dei presidenti.