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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 12
 (Espressione del voto elettronico)
1. L'elettore esprime il proprio voto attraverso la pressione digitale dello schermo visualizzatore della macchina di voto elettronica toccando lo schermo stesso nella parte che riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta.
2. In ogni momento, fino alla selezione del pulsante che consente di confermare l'espressione del voto, all'elettore è data la facoltà di ripetere le operazioni di voto, annullando le opzioni precedentemente espresse, digitando l'apposito comando che consente di ricominciare le operazioni.
3. Una volta conclusa la fase di espressione del voto, l'elettore procede alla conferma della scelta operata selezionando l'apposito pulsante. Lo schermo visualizza le opzioni di voto espresse dall'elettore e lo invita a verificare la corrispondenza delle sue intenzioni di voto con i dati indicati sulla scheda cartacea stampata dalla macchina e che risulta visibile dietro apposito schermo di protezione.
4. L'elettore, riscontrata la piena conformità, rispetto alle sue intenzioni di voto, dei dati indicati sulla scheda cartacea e di quelli visualizzati sullo schermo della macchina di voto elettronica, procede a selezionare il pulsante che consente di confermare definitivamente l'operazione di voto, determinando così la chiusura della sessione di voto. Completato definitivamente il voto, la scheda cartacea viene fatta cadere nell'apposita urna sigillata.
5. Qualora l'elettore individui delle difformità rispetto alle sue intenzioni di voto può selezionare il comando che consente di annullare il voto espresso e che permette per una volta soltanto di ripetere l'intera operazione di voto.
6. Apposito comando consente l'espressione dell'opzione <<scheda bianca>>.