Art. 11
(Operazioni di votazione con modalità elettronica)
1. Alle ore otto della domenica il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali adottati, avvia la macchina di voto e dichiara aperta la votazione.
2. Il presidente di seggio ammette gli elettori al voto, conformemente all'indicazione del dispositivo di segnalazione della macchina di voto.
3. Qualora nel corso delle operazioni di voto si verifichi un guasto o un malfunzionamento della macchina di voto il presidente provvede, senza indugio, a far intervenire il personale tecnico individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dando atto nel verbale degli interventi compiuti.
4. Qualora, per qualsiasi inconveniente tecnico, la votazione debba essere sospesa, il presidente ne dà atto nel verbale, indicando le cause, gli interventi effettuati e la durata. Se la sospensione si protrae per più di trenta minuti, le operazioni di voto sono prolungate per un tempo corrispondente.