LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 5
 (Sistema di voto integrato)
1. Il sistema di voto integrato comprende l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché delle procedure di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati.
2. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispostivi hardware e software finalizzati alla realizzazione del sistema di voto di cui al comma 1, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.
3. Il sistema di voto integrato può comprendere, previa intesa con il Ministero dell'interno, procedure di registrazione dell'elettore con modalità elettronica. In tal caso, il sistema di registrazione non deve essere collegato al sistema di votazione elettronica.
4. Con il decreto di indizione dei comizi sono individuati i comuni nei quali la votazione e lo scrutinio si svolgono con modalità elettroniche.