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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 13
 (Espressione del voto elettronico a domicilio per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)
1. Il voto degli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ammessi al voto ai sensi del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22/2006, viene raccolto dal presidente dell'ufficio di sezione secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Per consentire la raccolta del voto a domicilio ai sensi del comma 1, in ciascuna sezione in cui risultino iscritti elettori ammessi al voto domiciliare devono essere installate almeno due macchine di voto.
3. Durante le ore in cui è aperta la votazione, il presidente dell'ufficio di sezione, insieme allo scrutatore designato, ai rappresentanti che ne facciano richiesta e al personale tecnico individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, si reca al domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare portando una macchina di voto.
4. Prima di recarsi al domicilio degli elettori, il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza visualizzato nella macchina di voto utilizzata per la raccolta del voto domiciliare. Concluse le operazioni di raccolta del voto a domicilio, la macchina di voto viene nuovamente installata presso l'ufficio di sezione. Il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza e predispone la macchina per il suo utilizzo presso la sezione.
5. Nello svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente articolo il presidente dell'ufficio di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
6. Con le modalità previste dal presente articolo viene raccolto il voto presso i luoghi di cura e di detenzione.