Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
Art. 2
(Durata in carica degli organi)
1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto e dalle disposizioni della presente legge.
2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.
Art. 3
(Ineleggibilità e incompatibilità)
1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla
legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.