1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:
a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;
b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;
c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi;
d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;
e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale;
f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo;
g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;
h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;
i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;
j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni;
k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.