LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 29
 (Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)
1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.
3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.