LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 27
 (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)
1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.
2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.