Art. 2
(Durata in carica degli organi)
1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto e dalle disposizioni della presente legge.
2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.