LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 18
 (Attività internazionale della Regione)
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, il Presidente della Regione è responsabile dell'attività internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.