Art. 15
(Composizione della Giunta regionale)
1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori regionali, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. Il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale.
2. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale.
3. Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina.
4. La carica di componente della Giunta regionale è compatibile con la carica di consigliere regionale.
5. Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature.
6. I componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011