LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
 (Disposizione transitoria relativa all'articolo 3)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37
 (Disciplina del procedimento elettorale)
1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.
Art. 38
 (Disposizione transitoria)
1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).