LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

TITOLO II
 FORMA DI GOVERNO
Capo I
 Consiglio regionale
Art. 4
 (Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli Venezia Giulia. È l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 26, L. R. 22/2007
Art. 5
 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.
3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.
4. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:
a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;
b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;
d) disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;
e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;
f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;
g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;
h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 12/2010
Art. 6
 (Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, di cui è il portavoce, sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
Art. 7
 (Valutazione sull'attuazione dei progetti di legge)
1. Il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione.
Art. 8
 (Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:
a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;
b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;
c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi;
d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;
e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale;
f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo;
g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;
h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;
i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;
j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni;
k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Note:
1Integrata la disciplina della lettera k) del comma 1 da art. 12, comma 32, L. R. 27/2014
Art. 9
 (Prerogative dei consiglieri regionali)
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.
3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.
6. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.
7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale è collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.
Art. 10
 (Commissioni consiliari)
1. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.
2. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una Commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, con diritto di parola.
3. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:
a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;
b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;
c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

4. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni.
Art. 11
 (Commissioni di inchiesta)
1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.
3. La Commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i Gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una Commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.
Art. 12
 (Statuto dell'opposizione)
1. Costituiscono l'opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.
2. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle Commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.
Capo II
 Governo della Regione
Art. 13
 (Governo della Regione e sua durata in carica)
1. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
3. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dallo Statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla sua presentazione.
4. Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.
5. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.
6. Il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.
7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Questi effetti conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti del Consiglio regionale.
Art. 14
 (Funzioni del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:
a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;
b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;
c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;
d) nomina, tra gli assessori, un Vicepresidente;
e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;
f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;
g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;
h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
i) informa periodicamente il Consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;
j) informa il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato - Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
k) informa periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dallo Statuto;
l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;
m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;
n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;
o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone il Consiglio;
p) presenta al Consiglio i disegni di legge deliberati dalla Giunta;
q) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;
r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli Venezia Giulia;
t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;
u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative.

2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna Commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
Art. 15
 (Composizione della Giunta regionale)
1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori regionali, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. Il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale.
2. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale.
3. Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina.
4. La carica di componente della Giunta regionale è compatibile con la carica di consigliere regionale.
5. Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature.
6. I componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011
Art. 16
 (Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge e coadiuva il Presidente della Regione nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico. In particolare:
a) delibera i disegni di legge e i regolamenti regionali;
b) predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;
c) delibera gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge;
d) delibera le nomine e le designazioni espressamente attribuite dalla legge, favorendo le pari opportunità tra i generi;
e) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, la vigilanza sugli enti e le aziende dipendenti dalla Regione;
f) delibera l'impugnazione delle leggi statali e delle altre Regioni e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;
g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
h) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento degli atti obbligatori relativi all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione;
i) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;
j) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione.

Art. 17
 (Partecipazione alla formazione del diritto comunitario)
1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.
3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.
Art. 18
 (Attività internazionale della Regione)
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, il Presidente della Regione è responsabile dell'attività internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.