LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 3
 (Ineleggibilità e incompatibilità)
1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.