LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 11
 (Commissioni di inchiesta)
1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.
3. La Commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i Gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una Commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.