Art. 30
(Piano comunale di risanamento acustico)
1.
Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:
a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d'uso;
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 23.
5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'
articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.
Art. 31
(Piano aziendale di risanamento acustico)
1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.
4. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del
regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 2.