Art. 8
(Piano di azione regionale)
1. Il Piano di azione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
2. Il Piano di azione regionale è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di necessità, la sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. Il Piano di azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.
4. Il Piano di azione regionale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.