Art. 30
(Piano comunale di risanamento acustico)
1.
Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:
a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d'uso;
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 23.
5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'
articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.