LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Art. 20
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23.
2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5.
4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'articolo 30.
5. I Comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:
a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall'uso di macchine o da attività svolte all'aperto;
c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;
d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.
6. I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 35, L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 24, L. R. 14/2012