Art. 20
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23.
2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5.
4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'articolo 30.
5.
I Comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:
a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall'uso di macchine o da attività svolte all'aperto;
c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;
d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.
6. I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 35, L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 24, L. R. 14/2012