Art. 19
(Competenze delle Province)
1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.
2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.
3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.
4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.